E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata: “AGeMinerbe – Associazione Genitori MINERBE” con sede in Minerbe (VR).
L’associazione è indipendente da ogni movimento politico e confessionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana, dalle Dichiarazioni Universali dei Diritti dell’Uomo e del Fanciullo e dell’etica cristiana.
E’ un ente non-commerciale, senza scopo di lucro e svolge attività di promozione, solidarietà e utilità sociale.
E’ un’Associazione a struttura democratica, con disciplina uniforme del rapporto associativo, escludendo la temporaneità della partecipazione.
I proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
Gli scopi dell’associazione sono:
Le finalità che si propone sono in particolare:
Possono far parte dell’Associazione i genitori e tutti coloro che legalmente o di fatto esercitano la potestà di genitori e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. Possono aderire all’associazione anche persone che condividono scopi e fini dell’A.Ge, anche se non genitori.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è personale e non trasmissibile ad altri.
I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Essi hanno diritto di voto singolo per l’approvazione e la modifica dello statuto e di un’eventuale regolamento interno.
Hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese documentate effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Il socio che viola le norme statutarie, danneggia materialmente o moralmente l’Associazione e fomenta dissidi tra gli associati può essere escluso dall’Associazione.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
Il socio escluso potrà ricorrere al Collegio Nazionale dei Probiviri.
Gli organi dell’associazione sono:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato dall’Assemblea dei soci.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale, ed è presieduta dal Presidente.
Viene convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione mediante avviso scritto da esporre nella sede sociale, e da spedire ai soci con qualsiasi mezzo (anche via mail) idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
L’Assemblea può essere inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o dal Consiglio Direttivo quando lo ritiene necessario.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
L’assemblea deve:
- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l’importo della quota sociale annuale e di servizio;
- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approvare l’eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo in scadenza ed eventualmente il Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun socio.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.
L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in alternativa da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente.
I verbali vengono raccolti in apposito registro accessibile ad ogni socio per la consultazione.
Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri. Tutti i membri del direttivo devono essere regolarmente iscritti all’associazione.
Il primo consiglio direttivo viene nominato dai soci fondatori nell’atto costitutivo e rimarrà in carica secondo quanto stabilito nello stesso.
Successivamente i membri in scadenza verranno nominati tramite elezione dall’assemblea dei soci e rimarranno in carica tre anni.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno a maggioranza di voti il Presidente, il Segretario e il Tesoriere dell’Associazione che ne fanno parte integrante; l’elezione è valida quando presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo.
Il Presidente rivestirà tale incarico per tre anni dalla sua elezione.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente o dall’Assemblea dei soci mediante avviso scritto da comunicare almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l’ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente.
Delibera sulle domande relative alle nuove adesioni.
Definisce e realizza il programma dell’Associazione sulla base degli indirizzi dati dall’Assemblea dei soci.
Redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
Tiene rapporti costanti con gli organi collegiali delle scuole, con gli Enti locali e con le varie istituzioni del territorio.
delibera a maggioranza assoluta la proposta di esclusione di un socio che violi le norme statutarie, danneggi materialmente o moralmente l’Associazione e fomenti dissidi tra gli associati
Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono verbalizzate, sottoscritte dal Presidente e raccolte in apposito registro accessibile a tutti i consiglieri.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione.
Presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci.
Ha facoltà di convocare l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazione ordinaria che straordinaria.
Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con potere di firma e di delega.
Il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato a discrezione dell’Assemblea dei soci.
E’ composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti.
In prima riunione elegge nel suo seno un proprio Presidente.
Ha il compito di controllare l’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione.
Partecipa, con diritto di parola al Consiglio Direttivo.
Redige annualmente un documento con il quale comunica all’Assemblea le proprie valutazioni.
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
a) contributi e quote degli associati;
b) contributi volontari di terzi;
c) eredità, donazioni, legati e lasciti;
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi o progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
l) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale;
o) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli esercizi sociali inizieranno il 1° gennaio di ciascun anno e termineranno il 31 dicembre dello stesso.
Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, viene redatto almeno 15 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea dei soci.
L’approvazione dello scioglimento sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui all’Art. 7 comma 4 e Art. 9 comma 4.
L’Associazione avrà l’obbligo, in conformità all’Art. 5, comma 4 della legge 266/91, di devolvere I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione ad un’organizzazione di analoga ispirazione culturale secondo le indicazioni dell’Assemblea dei soci e sentito l’organo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Il liquidatore dell’Associazione viene nominato dall’Assemblea dei soci.
L’associazione intende federarsi a livello nazionale con L’AGE (Associazione Italiana Genitori).
L’associazione condivide inoltre principi, valori e finalità di AFI (Associazione delle Famiglie – Confederazione Italiana). Per questo intende iscriversi ad AFI in qualità di Associazione Affiliata.
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge 266 del 11 agosto 1991, alla legge 383 del 7 dicembre 2000, alla legislazione regionale sull’associazionismo, al D.L. n° 460, dicembre 1997, e alle loro eventuali variazioni e integrazioni.
Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea dei soci in data: 8 settembre 2011
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